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L’art. 18 della legge 765/1967 (c.d. legge “ponte”) introduce nella legge 1150/1942 l’art. 41 sexies, che prevede l’obbligo di riservare, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, appositi spazi per parcheggi. Da tale previsione scaturisce un vincolo di destinazione delle aree destinate a parcheggio, la cui elusione, costituendo una violazione delle norme speciali in materia di edilizia comporta il diritto al risarcimento del danno subito per effetto...