L’art. 22, Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) riconosce il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Il soggetto legittimato può richiedere i singoli atti già materialmente posti in essere, atti che possono essere sia conclusivi che interni, ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente che attraverso l’accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti nonché l’esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall’Amministrazione. L’art. 24 della L. 241/1990 prevede che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni e dunque il soggetto legittimato non può attivare forme di supervisione di un’attività che si sospetta inefficiente o inefficace o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità. Il Giudice amministrativo di appello ha parzialmente riconosciuto l’accessibilità degli atti preordinati allo svolgimento di una gara, interpretando restrittivamente la facoltà di accesso per questi ultimi (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 721).