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Quando tra due comproprietari di un immobile uno di essi, all’insaputa dell’altro, stipuli un contratto di locazione, la Corte di Cassazione ritiene che vi sia gestione di affari ex art. 2032 c.c. Secondo un primo orientamento (giudice di primo grado) la fattispecie in esame dovrebbe seguire le regole del mandato senza rappresentanza secondo il quale il proprietario di un immobile locato ad un terzo da un suo mandatario senza rappresentanza può, nel revocare il mandato, esercitare ex art. 1705...