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Articolo 39 Decreto Legislativo 231/2001 - Responsabilità da reato dell'ente - Rappresentanza Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale Sentenza 28 ottobre 2009, n.41398

La Cassazione ha ribadito che “L'articolo 39 Decreto Legislativo 231/2001 pone al rappresentante legale che sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo un esplicito divieto di rappresentare l'ente, divieto che si giustifica perché il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell'interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante: è evidente in tali casi il conflitto di interessi che si verificherebbe qualora l'ente fosse rappresentato dallo stesso soggetto imputato del reato presupposto”.      ”Il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39 Decreto Legislativo 231/2001 è assoluto, non ammette deroghe. L'esistenza del "conflitto" è presunta iuris et de iure dall'art. 39 cit. e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto. Il divieto assoluto di rappresentanza scatta in presenza della situazione contemplata dall'art. 39 cit., cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa un'effettiva situazione di incompatibilità”.   … "tutte le attività svolte dal rappresentante "incompatibile" all'interno del procedimento penale che riguarda l'ente devono essere considerate inefficaci. La riprova di questa soluzione radicale è costituita dall'art. 43 comma 2 Decreto Legislativo 231/2001, che individua l'unica eccezione al divieto di rappresentanza, in quanto riconosce espressamente l'efficacia delle notifiche eseguite mediante la consegna al legale rappresentante "anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".  ... "la semplice nomina del difensore di fiducia dell'ente da parte del rappresentante legale "incompatibile" deve considerarsi ricompresa nel divieto posto dall'art. 39 comma 1 Decreto Legislativo 231/2001, in quanto realizzata da un soggetto che non è legittimato a rappresentare l'ente, cioè ad esprimere la volontà del soggetto collettivo nel procedimento che lo riguarda. La nomina verrà effettuata da un diverso organo della società, che potrà anche essere il nuovo rappresentante legale ovvero il rappresentante ad processum, ma deve escludersi che il difensore possa essere designato dal rappresentante in situazione di incompatibilità”.

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