Il Tribunale di Roma, , con la sentenza in esame, dopo aver accertato il comportamento illegittimo della società di riscossione, la quale ha provveduto ad iscrivere ipoteca sull’immobile del contribuente, nonostante l’esistenza del titolo esecutivo prodromico all’esecuzione sospeso, per essere stato opposto innanzi al Giudice di Pace di Ostia, nonché per essere stata effettuata per un credito inferiore agli € 8.000,00, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e, dopo aver precisando che il comportamento della società di riscossione, nel caso di specie, ha costituito un vero e proprio abuso di diritto, sanzionabile ai sensi dell’art.96 cpc., ha condannato la Spa Equitalia Gerit, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del contribuente, ai sensi dell’art. 96 III° comma cpc, della somma di €.25.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia 09.12.2010.