I giudici della terza sezione civile della Suprema Corte nella sentenza 13432/2010, hanno precisato che “il fatto che il danneggiato non abbia chiesto per iscritto al negoziante i dati della casa produttrice prima della causa non impedisce al cliente di ottenere il risarcimento”. Secondo il D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) una ditta è tenuta al risarcimento dei danni provocati dal suo prodotto difettoso. La responsabilità del produttore è una responsabilità oggettiva salvo alcune eccezioni (es. (i) il prodotto non è stato messo in commercio dal produttore, ma rubato e rivenduto; (ii) il difetto è insorto solo dopo l'immissione sul mercato da parte del produttore; (iii) il prodotto è stato fabbricato solo per l'autoconsumo e non è destinato alla vendita; (iv) il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma di legge vincolante. Nel caso in cui non venga individuato il produttore della merce che ha creato il danno, sarà il fornitore a risponderne. E’ il fornitore deve dimostrare la qualità di produttore del soggetto che ha indicato come tale mentre nel rapporto fra produttore e consumatore l’onere della prova è a carico del secondo, in quanto fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno.