Il principio fondamentale dal quale si deve partire per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato sia quello di porre il patrimonio di quest’ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell’avvenuto fatto dannoso con il limite, ovviamente, dell’effettiva perdita subita. Corollario al predetto principio è che il risarcimento non possa comunque creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso. Perciò, da un lato, il danneggiato non deve realizzare una locupletazione per effetto del danno subito, dall’altro, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto leso poiché, appunto, il risarcimento è diretto alla completa restituito in integrum del patrimonio del danneggiato. Nella determinazione del danno, quindi, rivestiranno importanza il valore ante sinistro dell’auto, la sua vetustà, il deprezzamento subito a seguito dell’incidente, la natura e l’entità delle riparazioni effettuate nonché la maggior funzionalità che esse potrebbero garantire al mezzo. Oltre a tutti questi parametri, ovviamente, dovranno tenersi in considerazione sia le spese per il fermo tecnico dell’automezzo, cioè il c.d. danno da fermo tecnico, determinate conteggiando i giorni lavorativi occorsi per rimettere in buono stato il veicolo, sia le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva. Per finire, l’I.V.A. deve essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento del danno da circolazione stradale solo, però, nel caso di effettivo avvenuto esborso, documentato attraverso l’esibizione di fattura in originale e non sulla base delle presentazione di un semplice preventivo di spesa. Quindi, per trarre le conclusioni di quanto si è venuto dicendo fino ad ora, il modo corretto di determinare la quantificazione del danno in caso di riparazioni antieconomiche è quello di analizzare il caso concreto partendo dalle spese effettivamente poste in essere per la riparazione del mezzo e, tenuti in considerazione tutti i parametri enunciati fino ad ora, riducendo proporzionalmente l’intero importo laddove tale somma possa produrre un vantaggio economico al danneggiato rispetto ai danni effettivamente subiti.