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Corte di Giustizia CE Sentenza 19 novembre 2009

Secondo la Corte "occorre dichiarare che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004. Più precisamente, la situazione dei passeggeri di voli ritardati non si distingue affatto da quella dei passeggeri di voli cancellati a cui sia stato offerto di partire con un volo alternativo ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. c), iii), del regolamento n. 261/2004, e che possono essere informati della cancellazione del volo, in extremis, nel momento stesso in cui giungono all’aeroporto.  Infatti, da un lato, tali due categorie di passeggeri sono informate, in linea di massima, nello stesso momento dell’inconveniente che rende più difficoltoso il loro trasporto aereo. Dall’altro, sebbene vengano condotte alla loro destinazione finale, la raggiungono successivamente all’ora inizialmente prevista e, pertanto, subiscono un’analoga perdita di tempo".

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