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Il viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" o, in generale lo scopo di piacere, non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio e accettata dall'utente. Deve quindi ritenersi logica e coerente alla ratio della Direttiva n. 314/1990/Cee un'interpretazione che renda applicabile l'art. 91 Codice del Consumo - D.Lgs. n. 206 del 2005 - anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico. L'impossibilità di accedere ad essi costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio posto a disposizione del consumatore. Dunque gli obblighi del tour operator di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, oppure di rimborsare il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, sussistono anche nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al tour operator stesso, l'esonero di responsabilità di quest'ultimo concernendo esclusivamente i danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (Cass. civ. Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651).

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