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Nella fattispecie, giunge all’esame dei Giudici di Piazza Cavour uno dei casi di più frequente verificazione pratica, rappresentato dal pedone che incappa in una buca del manto stradale coperta da acqua piovana e subisce lesioni personali.   In questa occasione, non si controverte sull’applicabilità dell’art. 2051 c.c., data per presupposta sia dal giudice di merito sia dai giudici di legittimità, quanto sul valore giuridico da attribuire alla circostanza che la buca, fonte del danno, fosse ricoperta di acqua.  Il fatto che la buca del manto stradale sia ricoperto di acqua rappresenta una circostanza idonea ad aggravare gli effetti del vizio di manutenzione e destinata ad escludere, pertanto, non già la responsabilità del Comune, ma al contrario un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non aver visto tempestivamente la buca. In altri termini, la pioggia, nascondendo le asperità del suolo, le rende ancor più insidiose, con la conseguenza di escludere – o quanto meno limitare – la configurabilità del concorso del fatto colposo del danneggiato.  Tuttavia, il comportamento del pedone che incappa in una buca del manto stradale appare più distratto e imprudente laddove la buca piena di acqua piovana sia diventata una vera e propria pozzanghera; la circospezione esigibile dal pedone che attraversa la strada bagnata dalla pioggia è maggiore rispetto alle ordinarie condizioni.

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