La Cassazione ricorda che il danno esistenziale non esiste quale categoria autonoma di pregiudizio, poiché il danno non patrimoniale da lesione della salute rappresenta una categoria vasta ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione si tiene conto di tutti i pregiudizi effettivamente sofferti dalla vittima, evitando di ricadere nella duplicazione risarcitoria mediante l’assegnazione di denominazioni differenti agli stessi pregiudizi. Pertanto non è ammissibile il riconoscimento, in capo al danneggiato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, come pure la liquidazione del danno biologico a parte, rispetto a quello estetico. I giudici di legittimità, richiamando la propria precedente giurisprudenza (ex multis Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215), osservano che in ipotesi di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che il sinistrato dovrà sostenere per le cure mediche “esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” e la loro liquidazione dovrà avvenire per via equitativa. La Cassazione ha evidenziato inoltre come la determinazione dell’ammontare sia possibile in sede di merito, mediante l’applicazione di criteri di natura presuntiva ed equitativa. Pertanto il collegio ha stabilito il principio di diritto: “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti -dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” ( Cassazione civile , sez. III, 9 giugno 2011 n. 12690).