Il medico che non informa in maniera corretta i pazienti riguardo ai limiti della casa di cura risponde solidalmente con la stessa per i danni causati. Dal contratto di assistenza al parto (caso specifico) deriva in capo al ginecologo l’obbligo informativo circa l’inadeguatezza “eventuale” della struttura sanitaria consigliata alla partoriente. La violazione di tale obbligo informativo, nel caso in cui possa presumersi che la paziente non avrebbe scelto quella struttura se tempestivamente informata delle conseguenze derivanti sia dalle carenze strutturali che dall’assistenza medica, il ginecologo risponde in quanto instaura con la paziente un rapporto di natura privatistica (Cassazione civile, sez. III, 17 febbraio 2011 n. 3847).