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Anche sul medico grava l'obbligo di informare il paziente sui limiti di equipaggiamento e/o di organizzazione della struttura sanitaria.   Tale obbligo incombe anche sul medico che sia convenzionato o meno con la causa di cura, che sia dipendente o meno della stessa e che abbia concluso - in sede privata - con il paziente un contratto di assistenza al parto presso la casa di cura ove si è convenuto il ricovero in vista della prestazione sanitaria stessa.   L'obbligazione nasce per la natura "trilaterale" del contratto e poichè gli obblighi di protezione nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolare relazioni come ad esempio l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che ha ad oggetto tale tipo di prestazione.   In caso di violazione dell'obbligo informativo, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura, risponde anche il medico con il quale il paziente ha instaurato un rapporto di natura privatistica (Corte di Cassazione, III sez. civile, 17 febbraio 2011, n. 3847).
 

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