Se il datore di lavoro ha già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. La Corte di Cassazione, nella sentenza in argomento ha evidenziato come entrambi gli atti di recesso sono da considerare, in sé, astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Secondo la Corte “Tale principio è stato a più riprese affermato da questa Corte soprattutto con riferimento alla rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità formale del primo licenziamento sia ancora sub iudice, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente. Ed a maggior ragione lo stesso principio deve trovare applicazione nell'ipotesi di intimazione di ulteriore licenziamento per motivi diversi da quelli oggetto del precedente recesso, dovendosi esclusivamente ritenere che l'efficacia del secondo è subordinata alla ritenuta illegittimità del primo”. Il licenziamento illegittimo è in grado di determinare solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, senza incidere sulla continuità dello stesso; la continuazione del rapporto giustifica l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa, se basato su una nuova o diversa ragione giustificatrice, dal quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, deriverà l'effetto estintivo del rapporto. (Cassazione civile, sez. lavoro, 20.01.2011 n° 1244).