Con la sentenza in esame la Cassazione aderisce “al principio secondo cui, in caso di lesione che abbia portato breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. III, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. III, 2.4.2001 n. 4783)”. Ed invero il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica. Non può invero dubitarsi che quest'ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell'ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente (Cass. SS.UU., 11.11.2008 n. 26972) (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 18 gennaio 2011, n.1072)