La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, secondo cui “il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto.” La Suprema Corte ha stabilito che l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito, per cui la cedibilità dello stesso è possibile anche senza il consenso del debitore ceduto, a meno che il credito abbia carattere strettamente personale o che vi sia un divieto legale o negoziale di cessione. Per perfezionare la cessione del credito, di solito è necessario e sufficiente l'accordo tra cedente e cessionario, che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi. Anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192; Cass., 21/4/1986, n. 2812). Nell’ipotesi di cessione onerosa, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.) (Cassazione civile sez. III, sentenza 10 gennaio 2012 n. 52)