Il danno da vacanza rovinata può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo (art. 92 comma 2 del D.Lgs. 206/2005). Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale in considerazione del fatto che il godimento del bene "vacanza" viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale mentre da altri come voce di danno non patrimoniale. La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto (Tribunale Milano, sez. XI, 16 dicembre 2010 n. 14418).