Circa la natura della responsabilità addebitabile ai medici della struttura sanitaria coinvolta nel decesso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del medico dipendente del servizio sanitario nei confronti del paziente è qualificata come contrattuale, ancorché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione”. Per quanto concerne la natura della pretesa risarcitoria degli eredi, il giudice di merito (Tribunale Pordenone, 2 marzo 2011 n. 174) stabilisce che il loro diritto al risarcimento del danno “non muta la propria qualificazione giuridica per essere esercitato dagli stessi anziché dal diretto interessato, poiché esso trae fondamento non già da un contratto, ma da un ‘contatto sociale’ che estende i propri effetti protettivi anche ai terzi” (Cass. civ., n. 9471/2004).