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Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 27 novembre 2009, n. 25040

La Corte di Cassazione ha stabilito che il preliminare di vendita può essere risolto per inadempimento del venditore nella ipotesi in cui manchi il certificato di agibilità, anche se ciò dipende dalla inerzia del Comune poiché, ritiene la Suprema Corte “nelle vendite immobiliari il certificato di agibilità è essenziale dal momento che viene in rilievo l'interesse dell'acquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto”. Tale documento è, infatti, essenziale e  ne consegue “ che la mancanza di quel documento al momento della diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento del venditore che giustifica il rifiuto del compratore di procedere all'acquisto” .Né, secondo la Corte rileva la circostanza che nelle more della controversia il certificato sia stato regolarmente conseguito”.  Non rileva che l’immobile sia oggettivamente in regola con le norme urbanistiche, o che a consuntivo ma dopo la data fissata per il rogito il rilascio del certificato si sia avverato regolarmente e neppure rileva che il ritardo del rilascio sia imputabile a lentezza burocratica del Comune. Pertanto, in conclusione, come affermato dalla sentenza in commento grava sempre sul venditore l’onere di attivarsi prima della stipula del rogito notarile; in quanto lo stesso avrebbe dovuto attivarsi in tutti i modi al fine di ottenere tempestivamente il documento essenziale alla esecuzione della compravendita. In assenza del documento, infatti, non solo può saltare la vendita del bene stesso ma si può essere condannati a risarcire il promettente acquirente.

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