Il Giudice ha condannato al pagamento di quindicimila euro di risarcimento per la lesione dell'onore, della reputazione e del decoro della ex. Coloro che decidono di diventare utenti di "FB" sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto». In questa consapevolezza nell'uso del social network deve rientrare anche quella che i commenti inseriti - benché inizialmente leggibili solo dagli "amici" - possono essere diffusi in modo più ampio attravero il tagging e sfuggire quindi al controllo degli autori. La sentenza, di rilievo per il modo in cui viene individuata la corrispondenza univoca tra l'autore del commento e il convenuto, entra nel merito delle modalità con cui determinare natura e ammontare dell'indennizzo. Il danno occorso alla ragazza, spiega il giudice, è «danno morale soggettivo inteso quale «transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima» del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall'evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.