“Al dipendente che sospenda volontariamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda nuovamente a mettere a disposizione la stessa […] determinando una ‘mora accipiendi’ del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest’ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di ‘mora accipiendi’ nei confronti del dipendente”. Il lavoratore che non torna a lavorare dopo un periodo di ferie, pur essendo stato formalmente invitato dall’azienda a riprendere la prestazione, non solo può essere licenziato per giusta causa ma perde anche il diritto alla retribuzione per il periodo non lavorato (Corte di cassazione - Sezione lavoro – Sentenza 6 febbraio 2013 n. 2760).