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L’art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300 vieta (i) l’uso degli impianti audiovisivi e delle altre apparecchiature aventi finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa e (ii) disciplina le modalità di adozione di impianti ed apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, subordinandola ad un accordo con le R.S.A. o a specifiche disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro.

La Corte di Cassazione nel 2007 ha chiarito che l’articolo 4 dello Statuto “fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore. (sentenza 17 luglio 2007, n. 15982). Nella recente pronuncia del 1 ottobre 2012 n. 16622 la Suprema Corte ha rilevato la necessità di un contemperamento tra “l’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro [..], relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro”.  La liceità di tali controlli si ferma, dunque, dinanzi al diritto alla riservatezza del dipendente. Tale esigenza[..] non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei c.d. controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori”.

La Corte di Cassazione aveva, in un primo momento, ritenuto i “controlli difensivi” legittimi in ogni caso, a prescindere cioè dal loro grado di invasività (Cass. 3 aprile 2002, n. 4746). Con una successiva pronuncia la Corte ha superato tale impostazione, affermando che anche il controllo difensivo richiede il vaglio della procedura contrattuale con le organizzazioni sindacali o autorizzativa dell'Ispettorato del lavoro, essendo “un controllo c.d. preterintenzionale che rientra nella previsione del divieto flessibile di cui all’articolo 4 comma secondo” (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375). Tale nuovo orientamento è stato da ultimo confermato dalla Corte con la più recente pronuncia del 1° ottobre 2012, n. 16622: le garanzie procedurali imposte dal comma secondo dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970 per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cosiddetti “difensivi”, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso”. Il controllo difensivo è ritenuto estraneo al campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, quando non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro ma è volto a verificare un comportamento che pone in pericolo la Società e dunque, in tal caso, entra in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalla propria immagine esterna. L’articolo 4 dello Statuto esclude dai controlli vietati quelli aventi ad oggetto la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro.

In conclusione:

  1. Nel caso in cui il controllo del datore di lavoro avvenga in forma occulta e non sia cioè rilevabile dal lavoratore, il quale subirà un controllo a distanza avente unicamente ad oggetto l’attività lavorativa, la procedura sarebbe vietata dal primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
  2. Nel caso in cui la procedura abbia, tra i propri fini, quello primario di prevenire e/o proteggere la sicurezza dell'azienda, delle sue informazioni e file e, soltanto in via secondaria e sussidiaria, quello di consentire pure il controllo della prestazione lavorativa, il controllo potrebbe essere consentito, ma nel rispetto delle modalità previste dal secondo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori  e dunque con un accordo con le R.S.A. o specifiche disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro.
  3. La procedura potrebbe essere invece legittima e non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto qualora non riguardi invece in alcun modo l'attività lavorativa ma sia unicamente diretta ad accertare, seppur in modo occulto, eventuali condotte illecite del lavoratore e, in particolare, risulti indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale. A quest’ultimo riguardo vi è però la difficoltà operativa di predisporre una procedura di controllo che, a priori, escluda l'attività lavorativa per concentrarsi esclusivamente sugli illeciti.  (Cassazione civile , sez. lavoro, 1 ottobre 2012 n. 16622).

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