La riassunzione da parte di una pubblica autorità di uno Stato del personale dipendente di un’altra pubblica autorità costituisce un «trasferimento di impresa», ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La nozione di «impresa», ricorda la Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, comprende qualsiasi entità economica organizzata stabilmente, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento della medesima. Costituisce un’entità siffatta qualsiasi complesso di persone ed elementi che consenta lo svolgimento di un’attività economica che persegua un proprio obiettivo e che sia sufficientemente strutturata e autonoma. Appare evidente che le attività svolte dai lavoratori sottoposti al trasferimento hanno carattere economico e perseguono un proprio obiettivo, consistente nell’inquadramento tecnico e amministrativo. La tutela nel caso in esame è assicurata, come detto, dalla direttiva 77/187, varata allo scopo di impedire che i dipendenti coinvolti in un “passaggio” “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Spetta al giudice nazionale il compito di valutare, in concreto, se la ricorrente abbia sofferto, all’atto del trasferimento, il peggioramento vietato dalla norma comunitaria (Corte di Giustizia UE , Grande Sezione, sentenza 06.09.2011 n° C-108/10).