Viene affrontata la questione sulla possibilità, nel campo del pubblico impiego, di corrispondere, in caso di svolgimento di mansioni superiori, le differenze retributive anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Di regola, nel pubblico impiego "privatizzato", allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, poiché in tale settore il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall’art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali. (Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990). L’ipotesi della ‘reggenza’ costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità. Ne discende che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori. Invece, l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico. Pertanto, nelle differenze retributive, vanno compresi gli emolumenti accessori e, in particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato. Con riferimento al riparto di giurisdizione, la Cassazione afferma che, ai sensi della norma transitoria contenuta nell’art. 69, comma 7, del TUPI, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra G.A. e G.O., in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente. Dunque è possibile affermare che: (i) nel campo del pubblico impiego, in caso di svolgimento di mansioni superiori, le differenze retributive spettano anche se relative ad un periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998 e (ii) il giudice competente a decidere le relative controversie, se anteriori al 1° luglio 1998, è il giudice amministrativo (Cassazione civile , SS.UU., 16 febbraio 2011 n. 3814).