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La Corte di Cassazione, con la sentenza in argomento, ritiene che non si possa chiedere alla vittima di un sinistro stradale l’adempimento dell’obbligo di collaborazione diretto ad identificare il veicolo, prendere il numero di targa ovvero a ottenere le generalità dell’investitore, in quanto si tradurrebbe in una condotta troppo onerosa rispetto alla dinamica dell’incidente; dunque la prova dei fatti può essere fornita da danneggiato anche sulla base di semplici tracce ambientali o dichiarazioni orali.   Al fine di evitare frodi assicurative, la Corte richiede che siano verificate le condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si possa configurare, a carico del danneggiato, un obbligo di collaborazione che sia eccessivo rispetto alle sue risorse. (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 16 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, n. 745).

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