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La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento “della velocità previsto, in un primo momento (art.4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. L. n. 168/2002) per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma l- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (Cass. civ., sez. II,  18 gennaio 2010, n. 656).

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