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Al paziente spetta il risarcimento per la lesione costituita dalla "omessa adeguata informazione" quando il risultato di un intervento chirurgico è diverso da quello prospettato con certezza;  il medico è responsabile per inadempimento contrattuale.  I giudici hanno infatti individuato la colpa del sanitario nel mancato raggiungimento del risultato espressamente indicato e prospettato al paziente con una percentuale di riuscita del 99,20% e dunque il medico è venuto meno al dovere di informare correttamente il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili.  La Corte di Appello ha stabilito che il medico e la clinica sono obbligati, in solido, a risarcire i danni subiti dal paziente; la seconda, in particolare, per effetto del c.d. contratto atipico di spedalità, il primo per il diretto operare della sua responsabilità professionale.  Con riguardo alla "omessa adeguata informazione" al paziente spetta anche il risarcimento specifico per la lesione subita, che è "del tutto distinta dalla lesione derivante dalla imprudenza, imperizia o negligenza tenuta nell'adempimento della prestazione sanitaria".  Un danno la cui liquidazione deve avvenire sulla base di una valutazione di carattere equitativo.     Al ricorrente compete anche il danno non patrimoniale in quanto, secondo la Corte, è "ragionevole ritenere che eventuali errori medici compromettano, oltre alla salute fisica, l'equilibrio psichico della persona e siano comunque in grado di pregiudicare grandemente la serenità del paziente". Va aggiunto il risarcimento per l'inabilità temporanea.  (Corte di Appello di Roma - Sezione III civile - Sentenza 21 dicembre 2010 n. 5342)

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