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Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 25 giugno 2010, n. 15333

La riduzione dell'assegno di mantenimento, dovuto dal marito separato, è giustificata quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna. Per quanto attiene alla determinazione dell’assegno di mantenimento occorre porre in equilibrio le effettive capacità economiche dei coniugi.   Il magistrato, una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l'assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all'aumento delle esigenze economiche del figlio.

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