Il colore della pelle del figlio non si può scegliere, nemmeno se adottivo, posto che i genitori che vogliono adottare bambini non possono effettuare scelte basate sull’etnia del minore. “Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti”, continuano gli ermellini, “esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi alla adozione internazionale”. L’istituto dell’adozione internazionale è contemplato, all’interno del nostro ordinamento, dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 476/1998.