Sulla richiesta del marito separato e proprietario della casa assegnata alla moglie ed alla figlia che chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale visto che la moglie e la figlia minore non vi abitavano più stabilmente la Suprema Corte, respingendo la richiesta hanno ribadito il principio che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (art. 155-quater c.c., comma 1, primo periodo, c.c.)”. Nello specifico la moglie ha dimostrato che, sebbene non durante la settimana per motivi di lavoro, lei e la figlia abitavano nella casa familiare tutti i fine settimana, i giorni festivi e la stagione estiva. Sono requisiti imprescindibili, per l'assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza del requisito di habitat domestico ovvero di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri e l'affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento. (Cass. civ., nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997). Inoltre l'assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155quater c.c., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Cass. civ., Sez. 1, n. 4816 del 2009; Cass. civ., n. 1198 del 2006). (Cassazione civile , Sez. I, 9 agosto 2012 n. 14348)