Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni e la mancata impugnazione nei termini determina la perdita di qualsivoglia pretesa di tutela giuridica (Cfr. Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza 5 febbraio 2010, n. 2676), con effetto addirittura sanante rispetto ai vizi del licenziamento. La Cassazione a Sezioni Unite del 18 ottobre 1982, n. 5395 aveva stabilito che l'impugnativa stessa doveva pervenire al datore di lavoro entro i 60 giorni previsti dalla legge. Ciò a dire che se il datore di lavoro non ha compiuta conoscenza dell'impugnativa, gli effetti di decadenza prevarranno su ogni lagnanza in merito alla bontà del licenziamento. Con la sentenza che si commenta, le Sezioni Unite della Cassazione ribaltano questo principio: il termine di sessanta giorni è solamente quello entro il quale il lavoratore deve proporre l'impugnativa, anche se il datore di lavoro riceve successivamente la comunicazione di contestazione del licenziamento. Sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale n. 28/2004 nella quale viene evidenziato il principio di distinzione tra il perfezionamento delle notifiche per il notificante rispetto a quello del ricevente al notifica e Corte Costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3 che applica tale discrasia temporale anche alle notifiche ex art. 140 c.p.c.. La sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 4 settembre 2008, n. 22287 aveva decretato che l'impugnativa del licenziamento doveva considerarsi tempestiva qualora la stessa fosse spedita con raccomandata entro il termine di decadenza. Secondo l’interpretazione adottata dalla Cassazione, l’atto impugnativo, che costituisce sempre atto unilaterale recettizio ad certam personam, viene dunque scomposto in due momenti successivi. Si crea una scissione, sul piano logico, tra il comportamento interruttivo della decadenza da un lato (per cui occorrerà guardare al momento di spedizione della raccomandata) e il perfezionamento della fattispecie impugnatoria dall'altro (che si avrà solamente con la conoscenza legale ex art. 1335 c.c.). L’impugnativa è tempestiva, quindi, quando sia stata spedita a mezzo del servizio postale entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, poiché la legge non richiede espressamente che la dichiarazione pervenga al destinatario entro il suddetto termine (la 604/66 riconnette l’effetto impeditivo della decadenza esclusivamente alla formulazione della dichiarazione impugnatoria), e dovendosi pertanto interpretare la vicenda in senso favorevole all’onerato. (A10.05.2010)