Il D.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206 recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia” in vigore dal 4 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2010, n. 15). Le fasce di reperibilità (in precedenza espressamente previste dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) sono due: una dalle 9 alle 13 e una dalle 15 alle 18, l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi, dopo la visita fiscale non esiste più obbligo di reperibilità per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico. Rimangono esclusi da tale obbligo i dipendenti pubblici la cui assenza sia legata a: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, b) infortuni sul lavoro, c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.