Per contestare il mobbing non è sufficiente denunciare lo svuotamento delle proprie mansioni ma vanno allegate tutta una serie di condotte vessatorie collegate causalmente. La Suprema corte ha respinto le doglianze del lavoratore argomentando che “secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l’esistenza, e, quindi, l’allegazione di una serie di atti vessatori teleologicamente collegati al fine dell’emarginazione del soggetto passivo”. Mentre nel ricorso di primo grado manca “qualsiasi allegazione di tal genere”. “In altri termini per la Corte del merito non è sufficiente la prospettazione di un mero ‘svuotamento delle mansioni’, occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l’allegazione di una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente”. (Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 2 aprile 2013 n. 7985)