L’art. 18 della legge 765/1967 (c.d. legge “ponte”) introduce nella legge 1150/1942 l’art. 41 sexies, che prevede l’obbligo di riservare, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, appositi spazi per parcheggi. Da tale previsione scaturisce un vincolo di destinazione delle aree destinate a parcheggio, la cui elusione, costituendo una violazione delle norme speciali in materia di edilizia comporta il diritto al risarcimento del danno subito per effetto della violazione della legislazione speciale in materia di edilizia. Pertanto l’acquirente dell’unità immobiliare, contestualmente al diritto di proprietà sull’abitazione, acquista anche il diritto reale d’uso sullo spazio destinato a parcheggio; l’alienante che non trasferisca al compratore tale diritto viola la normativa urbanistica andando incontro alla responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 872 c.c.. La Corte di Cassazione ha stabilito che già al momento della stipula del contratto di compravendita nasce per il condomino la facoltà di esercitare il diritto reale d’uso sullo spazio destinato a parcheggio dell’edificio condominiale, potendosi lo stesso servire del posto macchina di sua pertinenza e dunque già dallo stesso momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, in caso di violazione del vincolo pertinenziale da parte dell’alienante, viene a sussistere il danno, che scaturisce dalla lesione del detto diritto reale d’uso in capo all’acquirente. L’esecuzione del contratto nullo - per violazione della norma imperativa urbanistica della legge n. 765 del 1967, art. 18, essendo elusiva del vincolo di destinazione al quale è sottoposta l’area di parcheggio - è causa di danno ingiusto, risarcibile ai sensi dell’art. 872 c.c., comma 2, per coloro che di questa non abbiano potuto fare uso pur avendone il diritto (ex multis, Cass. civ., 29 luglio 2008, n. 20563; Cass. civ., 4 febbraio 2000, n. 1248). Dunque il danno per il mancato godimento dello spazio destinato a parcheggio sussiste sin dalla stipula del contratto di compravendita immobiliare, non rimanendo condizionato da eventi quali la determinazione ex voluntate o l’accertamento giudiziale della misura dell’integrazione del corrispettivo della vendita, e tantomeno dalla corresponsione della stessa integrazione. (Cassazione civile, sez. II, 10.01.2011 n° 346).