La banca trattaria è responsabile per aver consentito l’incasso di un assegno con clausola di non trasferibilità (in violazione del disposto dell’art. 43 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 – legge assegni) a soggetto diverso dal beneficiario del titolo. La banca risponde nei confronti di tutti i soggetti per la cui tutela le regole sono state poste e che abbiano sofferto un danno per la loro violazione. La responsabilità della banca ha natura contrattuale e l’azione di risarcimento del danno proposta dal danneggiato è soggetta a prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).