La Cassazione ha ritenuto fondata la competenza del giudice italiano in una vicenda di sottoscrizione di azioni offerte da banche con sede nel Lussemburgo dove il fatto generatore sia l'evento del lamentato danno che le conseguenze lesive dell'evento stesso, si erano verificate in Italia, dove era stato fornito agli investitori il prospetto informativo privo delle caratteristiche di veridicità, completezza e trasparenza previste per legge. La Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'art. 5.3 del Regolamento CE 44/2001 secondo cui il foro alternativo a quello della residenza o della sede del convenuto è quello del luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice nazionale. Alla luce di quanto esposto, tenendo presente che il danno, ovvero l’attività rappresentativa svolta mediante i contatti tenuti dalle società di investimento con i sottoscrittori, si è consumata in Italia la giurisdizione spetta al giudice italiano (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 28 febbraio - 19 ottobre 2012, n. 18092).