Nella sentenza in esame, la Cassazione ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure di fallimento ancora pendenti in fase istruttoria alla data del 1 gennaio 2008 e dunque il dettato normativo novellato si applica alle procedure per le quali, alla data indicata del 1 gennaio 2008, la richiesta di fallimento non sia stata ancora definita con relativa sentenza. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “[..] la società commerciale, che per sua stessa definizione non può qualificarsi piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. può essere esente dal fallimento se non raggiunge i parametri dimensionali indicati nell’art. 1” e dunque “ in senso speculare ma inverso, l’imprenditore individuale che esercita l’attività commerciale nelle condizioni postulate dall’art. 2083 c.c. nondimeno non si giova di tale condizione, che pur ha efficacia scriminante secondo il disposto dell’art. 2221 c.c. poiché sarà comunque dichiarato fallito se non dimostra di non aver superato i limiti dimensionali anzidetti”. Un’ultima importante precisazione viene evidenziata in tema di distribuzione dell’onere della prova, essendo l’imprenditore il soggetto tenuto a dimostrare di non aver superato le soglie di fallibilità ed essere, quindi, esente dal fallimento, mentre i creditori possono, al massimo, dimostrare la natura di imprenditore della controparte.
Anche il ‘piccolo imprenditore’ può fallire.
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Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 28 maggio 2010, n. 13086