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Corte Costituzionale, n. 28 del 23 gennaio 2004

La Corte Costituzionale con la sentenza in esame ha esteso a tutte le notifiche (a mezzo posta e non) il principio secondo cui "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario". Per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.  Per il destinatario, tutti i termini previsti decorreranno dalla data in cui l’atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso. (A10.05.2010)

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