"La norma dall'articolo 309 comma 2 numero 4 del Codice di Procedura Civile (introdotta dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n.40 del 2006), che impone al ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, i contratti o gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, determina un onere documentale che non può ritenersi limitato ai contratti collettivi del settore privato, ma si estende, per la sua portata letterale e per le finalità perseguite dall'intervento normativo in cui la stessa è inserita, al complesso della contrattazione collettiva, ivi compresa quella del settore pubblico".