Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno confermanto il principio già espresso nella sentenza a Sezioni Unite del 29 luglio 2008 n. 20544 prevedendo che “[..] Il giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24.1.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante (ex art. 136, co.I e 30, co.3 L.87/53) a guisa di ius superveniens, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell’art. 126 bis co.2 D.Lgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria di cui all’art. 180, co. 8, C.d.S.”.