La Cassazione, richiamando il proprio orientamento (Sentenza 3 giugno 2008, n.14668), ha stabilito che: “In tema di violazioni del Codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale al trasgressore”.