Il Garante ha ricordato che "l'attività di profilazione effettuata dalla società senza l’apposito prescritto consenso costituisce un trattamento illecito di dati", prescrivendo alla società titolare del trattamento di:1) modificare il form di registrazione al sito, inserendo la richiesta agli interessati di un preventivo consenso - distinto rispetto a quello necessario per i trattamenti con finalità di marketing - in relazione ai trattamenti per la finalità di profilazione e di 2) modificare l'informativa del sito indicando la possibilità per gli interessati di opporsi in qualunque momento allo specifico trattamento di profilazione.